(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 27 del
                           3 luglio 2008)

                LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

   Visto  l'art.  121 della Costituzione (come modificato dalla legge
costituzionale 22 novembre 1999, n. 1);
   Visti gli articoli 27 e 51 dello statuto della Regione Piemonte;
   Vista la legge regionale 26 luglio 1993, n. 34;
   Visto il regolamento regionale 11 novembre 1993, n. 2 (Regolamento
per  la  tutela  e controllo degli animali da affezione), emanato con
decreto del Presidente della Giunta regionale n. 4359/1993;
   Vista  la  deliberazione  della  Giunta regionale n. 6-9015 del 25
giugno 2008;

                                Emana
il seguente regolamento:
                               Art. 1.

   1.  Dopo l'art. 3 del regolamento regionale 11 novembre1993, n. 2,
e' inserito il seguente:
   «Art. 3-bis (Elenchi regionali degli operatori addetti al servizio
di  cattura  e  custodia dei cani randagi). - 1. La Giunta regionale,
con  apposito  provvedimento,  istituisce  l'elenco  regionale  degli
operatori  impiegati  stabilmente  o  temporaneamente  all'interno di
canili  pubblici  o  con  funzioni  pubbliche, addetti al servizio di
cattura  e  custodia dei cani randagi. Nell'elenco risultano iscritti
tutti  coloro che hanno partecipato ad apposito corso di formazione e
addestramento,   superandone   l'esame   finale,   presso  i  presidi
multizonali   di  profilassi  e  Polizia  veterinaria  delle  Aziende
sanitarie  locali  (A.S.L.)  di  Torino,  Cuneo, Alessandria, Novara,
nonche' il personale tecnico che opera presso i presidi stessi con le
mansioni di cui al comma 4.
   2. La formazione del personale e' ad opera dei presidi multizonali
di  profilassi  e  Polizia  veterinaria  delle A.S.L. che organizzano
corsi  per  istruire  gli  operatori  ad  intervenire  nelle  diverse
situazioni  operando in sicurezza e adottando manovre di cattura tali
da garantire il rispetto del benessere animale.
   3. I corsi teorico-pratici, predisposti dai presidi multizonali di
profilassi   e   Polizia   veterinaria  delle  A.S.L.,  prevedono  il
superamento  di  un  esame finale con rilascio nominativo di relativo
attestato di partecipazione.
   4.  Qualora si riscontrino situazioni di particolare criticita' in
cui si ravveda un rischio per gli operatori, e' previsto l'intervento
del  personale  tecnico  in  servizio presso i presidi multizonali di
profilassi  e Polizia veterinaria delle A.S.L. dotato di attrezzatura
speciale, nonche' di esperienza e pratica consolidata.
   5.  L'aggiornamento  periodico  dell'elenco  degli operatori e del
personale   tecnico  da  parte  della  Regione  Piemonte  avviene  su
comunicazione  delle informazioni da parte dei presidi multizonali di
profilassi e Polizia veterinaria delle A.S.L.
   6.   Gli   elenchi   di  cui  al  comma  5  sono  resi  noti  alle
amministrazioni  comunali per il tramite dei servizi veterinari delle
A.S.L. della Regione.
   7.  L'iscrizione  all'elenco  regionale  puo'  essere  revocata in
qualsiasi  momento  in  caso  di  violazioni di legge o di carenze di
requisiti   prescritti   per  lo  svolgimento  dell'attivita',  dalla
struttura regionale competente su segnalazione dei servizi veterinari
delle  A.S.L.  o  dei  presidi  multizonali  di  profilassi e Polizia
veterinaria delle A.S.L.».
   Il  presente regolamento sara' pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione.
   E'   fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarlo  e  farlo
osservare.
    Torino, 25 giugno 2008
                               BRESSO